Per il diritto d’accesso in materia edilizia è sufficiente il requisito della vicinitas, di Fabio Cusano

Il TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 11 giugno 2024, n. 11803 ha ribadito che ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti (distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio, che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti.

Il ricorrente ha chiesto al Comune di estrarre copia della seguente documentazione: “1. Permesso di costruire; 2. Vincoli; 3. Domanda di permesso di costruire”. Il Comune, tuttavia, non ha riscontrato la suddetta istanza e per tale ragione il ricorrente ha presentato ricorso.

Ad avviso del TAR, la domanda del ricorrente può essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.

Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti (distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio (TAR Lazio, sez. II quater, 15 aprile 2015, n. 5613 e 6 febbraio 2017, n. 2025), che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti.

Si tratta di situazioni tali da radicare una posizione di interesse differenziato rispetto a quella posseduta dal quisque de populo, non circoscritte, ai fini in questione, all’immobile direttamente confinante o in rapporto di stretta contiguità, ma anche a quello posto nelle vicinanze del manufatto oggetto del permesso di costruire, per le modifiche all’assetto edilizio e urbanistico della zona di riferimento: la vicinitas è concetto evidentemente elastico, riferibile al fatto che l’interessato viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento edilizio o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, da valutare sulla scorta della situazione concreta e caso per caso. Sicché, in dette ipotesi, l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche non risulta meramente emulativo né preordinato ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, non rilevandosi chiari indici di pretestuosità della richiesta di accesso (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 14 agosto 2023, n. 1077); “indici che peraltro sono difficilmente apprezzabili nella presente sede, nella quale si controverte del riconoscimento, meramente strumentale e conoscitivo, del solo diritto di accesso agli atti, impregiudicate restando – ovviamente – le questioni di merito sottostanti” (cfr. la già richiamata T.A.R. Lazio, Roma, 2025/2017), dovendo ribadirsi che l’accesso è funzionale a primarie esigenze di trasparenza amministrativa, attenendo “ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis della legge n. 241/1990).

Va inoltre aggiunto che, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza in tema di accesso ai documenti amministrativi, il richiedente l’accesso agli atti non è tenuto a dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l’esibizione. Inoltre, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della l. n. 241 del 1990, non è solo funzionale alla tutela giurisdizionale, ma consente anche ai privati di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici, pertanto può essere esercitato in connessione con un interesse giuridicamente rilevante, anche nelle ipotesi in cui non si sia proceduto ad azionare un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti acquisiti, proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 5 aprile 2024, n. 6654).

Ebbene, tenuto conto delle caratteristiche del contesto di riferimento (rispetto alla quale non è stata contestata l’esistenza del regime vincolistico descritto in ricorso), e dell’incidenza che l’edificazione di cui al permesso in esame può esplicare sulla zona in esame, anche in punto di visuale del paesaggio circostante (per come lo stesso può ricostruirsi sulla base dell’unico materiale fotografico tempestivamente prodotto dal Comune resistente in data 23 aprile 2024), il mero dato della distanza di circa 200 metri che separerebbe l’abitazione del ricorrente da quella oggetto del permesso di costruire, non vale – in difetto di più specifiche deduzioni difensive – né a escludere la ricorrenza della vicinitas nei termini sopra chiariti, né a far venir meno, in capo al ricorrente, la “potenziale utilità”, nella prospettiva del carattere meramente strumentale e conoscitivo del diritto di accesso agli atti, di cui si discorre nella condivisibile giurisprudenza sopra richiamata.

Conclusivamente, il ricorso è stato accolto.